mercoledì 3 novembre 2010

COPPA ITALIA SERIE C: ACCETTATO IL RECLAMO DELLO SPORTING



RECLAMO SPORTING SALA CONSILINA – GARA SANT’EGIDIO / SPORTING SALA CONSILINA DEL 27/10/2010

Il G.S.T., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Sporting Sala Consilina nei termini abbreviati per le gare delle fasi Regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia, organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 52/A della F.l.G.C., pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 13 del 6.08.2010, del C.R. Campania, per la gara in epigrafe, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calcettista Angelo Severini (nato il 24.03.1983); esaminati gli atti del fascicolo di ufficio, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, il nominato calciatore, come dal Comunicato Ufficiale n. 34 del 12 ottobre 2010, pag. 566, nella gara del 6.10.2010, Città delle Acque / Sant’Egidio (turno di Coppa Italia Dilettanti), veniva sanzionato da questo Giudice Sportivo Territoriale con la squalifica di una giornata di gara per recidività in ammonizioni (Il infr.), quale calciatore non espulso dal campo. Tale squalifica, non rientrando nell'ambito di applicazione della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all'espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata – ai sensi dell'art. 22, comma 6, C.G.S. – in occasione della prima gara ufficiale, immediatamente successiva al giorno di pubblicazione della sanzione sul Comunicato ufficiale del C.R. Campania medesimo. Nel caso che ci occupa, la sanzione avrebbe dovuto essere espiata esattamente in occasione della gara, oggetto del reclamo, in quanto la società Sant’Egidio osservava, nella giornata del 17.10.2010, il turno di riposo. Poiché il calcettista Angelo Severini ha partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravato dalla sanzione), alla gara de qua, la società Sant’Egidio deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Per tali motivi


DELIBERA


in accoglimento del reclamo della società Sporting Sala Consilina di infliggere a carico della società Sant’Egidio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; di escludere dalla competizione della coppa la società Sant’Egidio; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.


 
Fonte: www.figc-campania.it

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